GAZZETTA del 26 agosto 2011 - n. 198 Decreto Ministeriale del 05 agosto 2011

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 2011

 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(11A11291) - (GU n. 198 del 26-8-2011 )

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 5 agosto 2011

 

Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione   dei

professionisti  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui

all'articolo 16  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139.

(11A11291)

 
IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139   recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229", e in particolare l'art. 16, comma 4; 
  Visto decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010,  n.
248, concernente  «Regolamento  recante  abrogazione  espressa  delle
norme regolamentari vigenti che hanno esaurito  la  loro  funzione  o
sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete,
a norma dell'art. 17, comma 4-ter, della legge  23  agosto  1988,  n.
400»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,
n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina  dei  procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma  dell'art.  20,  comma  8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio  2007,  recante
«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2005,  recante
«Procedure e requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  degli
agrotecnici ed  agrotecnici  laureati  negli  elenchi  del  Ministero
dell'interno,  di  cui  alla  legge  7   dicembre   1984,   n.   818.
Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti  nel
campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio  1998,  recante
«Disposizioni  relative  alle  modalita'  di  presentazione   ed   al
contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti  di  prevenzione
incendi nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi
Provinciali  dei  Vigili  del  Fuoco»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993,  recante
«Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge  n.
7 dicembre 1984, n. 818, concernente  nullaosta  provvisorio  per  le
attivita' soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi,  modifica
degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo  1982,  n.  66,  e  norme
integrative dell'ordinamento  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 154 del 3 luglio 1993. 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio  1986,  recante
«Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei
dottori agronomi, dei dottori forestali e  dei  periti  agrari  negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,
n.  818.  Delimitazione  del  settore   di   operativita'   di   tali
professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  112  del  16  maggio
1986; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  1982,
recante «Modificazioni del decreto ministeriale  27  settembre  1965,
concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di
prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982; 
  Considerata la necessita' di dover rideterminare i requisiti che  i
professionisti iscritti in albi professionali  devono  possedere  per
essere autorizzati ed iscritti, a domanda, in  appositi  elenchi  del
Ministero dell'interno, anche a seguito dell'abrogazione del  decreto
del Ministro dell'interno 25 marzo 1985; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua i requisiti  per  l'iscrizione,  a
domanda,  in  appositi  elenchi  del  Ministero   dell'interno,   dei
professionisti iscritti in albi professionali,  nonche'  il  rilascio
delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
 
        
      
                               Art. 2 
 
           Autorizzazione al rilascio delle certificazioni 
                        e delle dichiarazioni 
 
  1.  I  professionisti  iscritti   negli   elenchi   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito delle rispettive  competenze  professionali
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati  al
rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui  al  comma
4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006  n.  139,  alla
redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico  alla
sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro  dell'interno  9
maggio 2007, nonche' del relativo documento sul sistema  di  gestione
della sicurezza antincendio. 
 
        
      
                               Art. 3 
 
              Requisiti per l'iscrizione negli elenchi 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. Possono iscriversi,  a  domanda,  negli  elenchi  del  Ministero
dell'interno i professionisti iscritti negli albi  professionali,  di
seguito   denominati   professionisti,   degli    ingegneri,    degli
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei
dottori agronomi e dottori forestali, dei  geometri  e  dei  geometri
laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli
agrotecnici ed agrotecnici  laureati,  dei  periti  agrari  e  periti
agrari laureati,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
al comma 1, i professionisti devono essere  in  possesso,  alla  data
della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione all'albo professionale; 
    b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di
specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4. 
  3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta: 
    a) ai professionisti appartenuti, per almeno un  anno,  ai  ruoli
dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti  direttori
antincendi del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ed  abbiano
cessato  di  prestare  servizio.  Il   requisito   sara'   comprovato
dall'interessato all'Ordine o al Collegio  professionale  provinciale
di  appartenenza  mediante  attestazione  rilasciata  dal   Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento; 
    b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati,
architetti-pianificatori-paesaggisti   e    conservatori,    chimici,
geometri  laureati,  ingegneri,  periti  agrari  laureati  e   periti
industriali laureati che comprovino di aver  seguito  favorevolmente,
durante  il  corso  degli   studi   universitari,   uno   dei   corsi
d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per  i  suddetti
professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso
ad accertare l'idoneità' dei candidati  secondo  quanto  definito  al
successivo art. 5. 
 
        
      
                               Art. 4 
 
                Programmi e organizzazione dei corsi 
 
  1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle  professioni
elencate all'art.  3,  stabilisce  i  programmi  dei  corsi  base  di
specializzazione di prevenzione  incendi,  nonche'  la  durata  degli
specifici insegnamenti. 
  2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1  contengono  almeno
le materie di seguito indicate e prevedono un numero  complessivo  di
ore di insegnamento non inferiore a centoventi: 
    a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi; 
    b) fisica e chimica dell'incendio; 
    c) norme  tecniche  e  criteri  di  prevenzione  incendi  e  loro
applicazione; 
    e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva; 
    f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore; 
    g) procedure di prevenzione incendi; 
    h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; 
    i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti; 
    l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio; 
    m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA); 
    n) attivita' a rischio di incidente rilevante; 
    o) esercitazioni pratiche e  visite  formative  presso  attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi. 
  3. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' affidata ai
seguenti  soggetti  organizzatori:  Ordini  e  Collegi  professionali
provinciali o, d'intesa  con  gli  stessi,  Autorita'  scolastiche  o
universitarie. 
  4. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi  e'  approvata
dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformita', le proposte
che i soggetti organizzatori formulano. 
  5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali  designano  il
responsabile del progetto formativo, al quale e' affidato il  compito
di: 
    a) predisporre il modulo  formativo  in  conformita'  con  quanto
previsto  ai  commi  1  e  2,  da  sottoporre  all'approvazione   del
Dipartimento; 
    b) coordinare l'attivita' formativa; 
    c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi  professionali
provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi
di docenza. 
  6. I soggetti organizzatori possono altresi' proporre  ai  Consigli
degli Ordini e dei  Collegi  professionali  provinciali  gli  esperti
qualificati per l'affidamento di incarichi di docenza. 
  7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di  cui  al  comma  1,
puo' proporre ai Consigli degli Ordini e  dei  Collegi  professionali
provinciali funzionari appartenenti al  ruoli  tecnico-operativi  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  8. I corsi si svolgono presso le  strutture  del  Dipartimento,  le
universita', gli istituti scolastici e le  altre  sedi  indicate  dai
soggetti organizzatori. 
 
        
      
                               Art. 5 
 
           Esame di fine corso e commissione esaminatrice 
 
  1.  A  conclusione  di  ogni  corso  base  di  specializzazione  di
prevenzione  incendi,  e'  previsto  un  esame  inteso  ad  accertare
l'idoneita' dei partecipanti. 
  2. Qualora non  superi  l'esame,  al  candidato  e'  consentito  di
ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un
nuovo corso. 
  3. La commissione preposta all'adempimento di cui al  comma  1,  e'
formata da un presidente e  da  almeno  quattro  componenti  esperti,
designati dalla direzione del corso, di cui almeno  due  appartenenti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  4. Il presidente della commissione preposta ad  effettuare  l'esame
e' il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o  suo  delegato,
per i corsi svolti presso le  strutture  centrali  del  Dipartimento,
ovvero il direttore regionale dei vigili  del  fuoco  competente  per
territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi. 
  5. I soggetti organizzatori del  corso,  a  seguito  di  favorevole
esito dell'esame, rilasciano all'interessato  l'attestazione  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera b). 
  6. Le universita' abilitate  al  rilascio  del  titolo  di  dottore
agronomo    e    dottore     forestale,     agrotecnico     laureato,
architetto-pianificatore-paesaggista   e    conservatore,    chimico,
geometra  laureato,  ingegnere,  perito  agrario  laureato  e  perito
industriale laureato, possono  attivare,  all'interno  della  propria
offerta didattica,  corsi  di  insegnamento  aventi  per  oggetto  le
materie previste dai corsi base di  specializzazione  in  prevenzione
incendi ed elencate al comma 2 dell'art. 4 del  presente  decreto.  I
corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a
centoventi di insegnamento,  organizzate  in  lezioni,  esercitazioni
pratiche e visite formative. Per consentire a  tali  corsi  di  poter
essere riconosciuti idonei al fine di  quanto  previsto  all'art.  3,
comma 3, lettera b), i  relativi  programmi  di  insegnamento  devono
essere preventivamente approvati dal Dipartimento. 
 
        
      
                               Art. 6 
 
         Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno 
 
  1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti  negli
appositi elenchi di cui all'art. 1, sono  inviate  dagli  interessati
agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti. 
  2. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano  la
validita' dell'istanza e la sussistenza dei  requisiti  previsti  nel
presente decreto, entro sessanta giorni dalla data  di  presentazione
dell'istanza stessa. Nel medesimo termine, in esito  alle  favorevoli
risultanze  dell'esame  degli  atti,   gli   Ordini   e   i   Collegi
professionali provinciali,  provvedono  ad  assegnare  il  codice  di
individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare  gli
elenchi  del   Ministero   dell'interno   attraverso   le   modalita'
telematiche individuate dal Dipartimento,  d'intesa  con  i  Consigli
nazionali delle professioni. 
  3. Il codice di individuazione e'  unico  ed  e'  costituito  dalla
sequenza alfanumerica indicante nell'ordine: 
    a) la sigla della  provincia  sede  dell'Ordine  o  del  Collegio
professionale provinciale; 
    b) il numero di iscrizione all'albo professionale; 
    c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi  e
dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati,  A  per
architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I  per
ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti
industriali e periti industriali laureati; 
    d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine  o  dal  Collegio
professionale provinciale. 
  4. Con le stesse modalita' individuate dal  Dipartimento  ai  sensi
del comma 2,  gli  Ordini  ed  i  Collegi  professionali  provinciali
provvedono ad  aggiornare  gli  elenchi  di  cui  all'art.  1,  anche
mediante la cancellazione o sospensione,  in  caso  di  mancanza  dei
requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione. 
 
        
      
                               Art. 7 
 
    Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del  Ministero
dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari  di
aggiornamento  in  materia  di  prevenzione  incendi   della   durata
complessiva di almeno quaranta ore nell'arco  di  cinque  anni  dalla
data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data. 
  2. In caso di inadempienza  di  quanto  previsto  al  comma  1,  il
professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento. 
  3. I programmi dei corsi e dei seminari  di  aggiornamento  tengono
conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e
sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli
nazionali delle professioni elencate all'art. 3. 
  4. I corsi e i  seminari  di  aggiornamento  sono  organizzati  dai
soggetti organizzatori di cui all'art. 4, comma 3, o dalle  strutture
centrali e periferiche del Dipartimento. 
  5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del
seminario  di  aggiornamento,  con  l'individuazione   dei   relativi
docenti, al Dipartimento.  Decorsi  quindici  giorni  dalla  data  di
ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato. 
  6. Per comprovare l'effettuazione del  corso  o  del  seminario  di
aggiornamento,  l'interessato  trasmette  all'Ordine  o  al  Collegio
professionale provinciale di appartenenza il  relativo  attestato  di
frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore. 
  7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento,  il  soggetto
organizzatore trasmette l'elenco dei partecipanti agli  Ordini  o  ai
Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza. 
  8.  Il  Dipartimento  puo'  effettuare   controlli   sul   corretto
adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a  quanto
stabilito dal presente decreto per l'organizzazione dei corsi base  e
di aggiornamento nonche' dei seminari di aggiornamento. 
 
        
      
                               Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Restano valide le iscrizioni dei  professionisti  gia'  iscritti
negli elenchi del Ministero dell'interno, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Sono fatti salvi  i  corsi  autorizzati  e  i  relativi  effetti
giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
 
        
      
                               Art. 9 
 
                  Abrogazioni ed entrata in vigore 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
    a) il decreto del Ministro dell'interno 3  maggio  1986,  recante
«Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei
dottori agronomi, dei dottori forestali e  dei  periti  agrari  negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,
n.  818.  Delimitazione  del  settore   di   operativita'   di   tali
professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  112  del  16  maggio
1986; 
    b) il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile  2005,  recante
«Procedure e requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  degli
agrotecnici ed  agrotecnici  laureati  negli  elenchi  del  Ministero
dell'interno,  di  cui  alla  legge  n.  7  dicembre  1984,  n.  818.
Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti  nel
campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005; 
    c) il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile  1993,  recante
«Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge  n.
7 dicembre 1984, n. 818, concernente  nullaosta  provvisorio  per  le
attivita' soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi,  modifica
degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo  1982,  n.  66,  e  norme
integrative dell'ordinamento  del  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del
fuoco». 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 5 agosto 2011 
Il Ministro: Maroni